Faq
▶ Rinnovo all’estero della patente di guida italiana
In base all’art.126 comma 5-bis del Codice della Strada, i cittadini italiani, residenti o dimoranti in un Paese non UE per un periodo di almeno sei mesi, possono rinnovare la patente di guida rivolgendosi alle autorità diplomatico-consolari italiane.
Il rinnovo, che è sempre subordinato all’accertamento dei requisiti psicofisici previsti dalle norme vigenti, avviene attraverso la certificazione rilasciata dai medici fiduciari dell’Ambasciata o del Consolato italiani.Sulla base di questa certificazione l’autorità diplomatico-consolare rilascia un’attestazione di rinnovo della patente valida per il periodo di permanenza all’estero; al rientro in Italia occorre provvedere al rinnovo secondo la modalità normale sopra indicata.
Il rinnovo attraverso l’autorità diplomatico-consolare non è applicabile ai casi previsti dall’articolo 119, commi 2-bis e 4.In base alla circolare n.30/99 del Ministero dei Trasporti § 4, i titolari di patente italiana che si stabiliscono in uno Stato dell’Unione Europea possono rinnovare la patente esclusivamente presso l’autorità dello Stato in cui assumono la residenza.Si consiglia, in caso di necessità di ulteriori informazioni o chiarimenti, di prendere contatto, per ragioni di specifica competenza in materia di patenti di guida, con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Settore Trasporti all’indirizzo e-mailurp@mint.rupa.it oppure visitare il sito www.infrastrutturetrasporti.it.
▶ Validità, durata e conferma di validità della patente
Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al compimento del 50° anno di età. Se sono state rilasciate o confermate a persone che hanno superato i 50 anni di età, la loro validità è limitata a 5 anni. Tutte le altri patenti, comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a meno che siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso, sono valide per 3 anni.Un regime particolare, con accertamenti medici intermedi più ravvicinati, vige per coloro che, di età superiore a 60 o 65 anni, intendano guidare autobus o autocarri/autotreni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.La patente D è valida solo fino al 65° anno di età.Per la conferma della validità della patente, cioè per il cosiddetto rinnovo, occorre effettuare innanzitutto un versamento di € 7,80 sul c.c. postale n. 9001 del Dipartimento Trasporti Terrestri.
Munendosi di una marca da bollo di € 14,62 e portando con sé il codice fiscale, bisogna poi sottoporsi a visita medica presso una delle autorità sanitarie indicate dal Codice della Strada (ASL, medico militare, del Ministero della Sanità, della Polizia, un ispettore medico del Ministero del Lavoro o delle FF.SS.), dando dimostrazione dell’avvenuto pagamento, se dovuto, del compenso per tale visita, nella misura e con le modalità stabilite dalle singole autorità sanitarie.A seguito della visita con esito positivo, l’autorità sanitaria rilascia un certificato medico con il quale si può guidare in Italia ma non all’estero.Il tagliando adesivo di rinnovo, che va applicato sulla patente, viene poi spedito all’interessato dall’Ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri.Circolare con patente scaduta di validità espone il trasgressore al pagamento di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di € 143,19 ad un massimo di € 572,76 nonchè al ritiro della patente (art. 126 del codice della strada).