Rinnovo all’estero della patente di guida italiana
In base all’art.126 comma 5-bis del Codice della Strada, i cittadini italiani, residenti o dimoranti in un Paese non UE per un periodo di almeno sei mesi, possono rinnovare la patente di guida rivolgendosi alle autorità diplomatico-consolari italiane.
Il rinnovo, che è sempre subordinato all’accertamento dei requisiti psicofisici previsti dalle norme vigenti, avviene attraverso la certificazione rilasciata dai medici fiduciari dell’Ambasciata o del Consolato italiani.Sulla base di questa certificazione l’autorità diplomatico-consolare rilascia un’attestazione di rinnovo della patente valida per il periodo di permanenza all’estero; al rientro in Italia occorre provvedere al rinnovo secondo la modalità normale sopra indicata.
Il rinnovo attraverso l’autorità diplomatico-consolare non è applicabile ai casi previsti dall’articolo 119, commi 2-bis e 4.In base alla circolare n.30/99 del Ministero dei Trasporti § 4, i titolari di patente italiana che si stabiliscono in uno Stato dell’Unione Europea possono rinnovare la patente esclusivamente presso l’autorità dello Stato in cui assumono la residenza.Si consiglia, in caso di necessità di ulteriori informazioni o chiarimenti, di prendere contatto, per ragioni di specifica competenza in materia di patenti di guida, con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Settore Trasporti all’indirizzo e-mailurp@mint.rupa.it oppure visitare il sito www.infrastrutturetrasporti.it.